La sentenza della Corte di Cassazione Sez. 4, 17 aprile 2025, n. 15226 si è pronunciata in merito ad un tragico infortunio cagionato da macchinario difettoso. Il caso riguarda il noleggio di un autocarro destinato alle attività edili, la cui sponda posteriore non si chiudeva correttamente.
A causa di questo difetto un operaio è caduto (si è appoggiato alla sponda per scendere dal cassone), e si è procurato una disabilità permanente.
Per il reato di lesioni colpose sono stati condannati il datore di lavoro e il proprietario della società noleggiatrice e, dunque, del mezzo difettoso. Proprio sulla posizione di quest’ultimo si è soffermata la sentenza in esame.
Dal punto di vista giuridico, la contestazione mossa al noleggiatore consiste nell’aver cooperato per negligenza con il datore di lavoro che ha omesso di verificare che il mezzo fosse in buono stato di manutenzione.
Al noleggiatore è stato contestato esplicitamente l’articolo 72 TUS che attribuisce al noleggiatore l’obbligo di verificare e garantire che il mezzo da egli ceduto a terzi sia conforme ai requisiti di sicurezza specifici. I giudici hanno evidenziato che non risultava essere stata fatta alcuna manutenzione periodica del mezzo che, a dire della sentenza, avrebbe consentito di verificare il malfunzionamento della sponda.
Noleggio del macchinario difettoso e gravissimo infortunio. La Corte di Cassazione spiega le ragioni della responsabilità del noleggiatore
29 aprile2025
di: Avvocato Daniele Zaniolo
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