Il dicastero è intervenuto a seguito di un quesito di Confindustria che chiedeva se gli imballaggi in questione debbano adempiere, a partire dal 1° gennaio 2023, agli obblighi di etichettatura ambientale dettati dall'art. 219, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).
Dopo aver ampiamente illustrato la normativa di riferimento, il Ministero ha argomentato che in tali situazioni non si applica il comma 5 cit., ma il precedente comma 4, che rimanda ad un apposito e specifico DM la definizione degli obblighi informativi, precisando che «posto che i medicinali ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e i dispositivi medicodiagnostici in vitro sono soggetti a stringenti normative, che fanno capo alle competenze del Ministero della Salute, ai relativi imballaggi non si applicheranno le disposizioni sull'etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell'art. 219 TUA, fino all'adozione del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo, che recherà per essi la specifica disciplina attuativa».